Manutenzione ordinaria della caldaia
La manutenzione di un impianto di riscaldamento è fondamentale per garantirne il rendimento termico, la sicurezza, la durata e l’efficienza nel tempo. Per far questo è necessario effettuare regolari interventi di controllo e manutenzione.
Spesso il centro di assistenza tecnica incaricato della prima accensione della caldaia offre all’utente un contratto di manutenzione programmata su base pluriennale.
Se si opta per tale soluzione il centro assistenza offre all’utente il monitoraggio della caldaia in base a un programma prestabilito. Diversamente è prassi farsi assistere da personale specializzato (un idraulico caldaista) in modo da far controllare periodicamente l’impianto per:
- garantire la propria sicurezza e quella altrui;
- ridurre le emissioni inquinanti grazie a un’accurata pulizia;
- ottimizzare il funzionamento della caldaia evitando così gli sprechi e riducendo i costi;
- evitare sanzioni dagli Enti preposti (Provincia).
Chi può eseguire le manutenzioni e quando
Le operazioni di manutenzione controllo e pulizia degli impianti termici a gas devono essere eseguite da soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 lett. C della Legge 5 marzo 1990 n. 46, ovvero imprese abilitate, iscritte alla CCIAA e con relativa visura aggiornata.
La manutenzione delle caldaie nelle abitazioni (inferiori alla potenza di 35 kW) sono da eseguirsi 4 anni dopo l’installazione e successivamente ogni due anni eseguendo la prova fumi ovvero il test che consente di verificare la regolazione del bruciatore. Terminato l’intervento, il manutentore ha il dovere di compilare i vari moduli che riportano le operazioni effettuate e rilasciare la ricevuta, che dovrà essere conservata insieme alla documentazione dell’impianto dal responsabile della caldaia. Inoltre annualmente deve essere eseguito il controllo e la pulizia della caldaia.
La prova fumi
La prova fumi di combustione del generatore è indispensabile e serve a verificare il corretto funzionamento della caldaia. Con la prova, a caldaia pulita, si determinano i valori di tiraggio e temperatura dei fumi a favore della sicurezza del proprio ambiente, si misurano i valori inquinanti (CO, CO2) e si verificano i parametri che facilitano il risparmio energetico come il rendimento, le tarature, la temperatura dei fumi.
Il libretto di impianto
Il libretto di impianto è a tutti gli effetti la “carta d’identità” dell’impianto: contiene tutti i dati dell’impianto stesso, i dati dell’installatore e del responsabile dell’impianto. Descrive inoltre nel dettaglio tutta la componentistica della caldaia, le operazioni di manutenzione eseguite, le verifiche ed eventuali controlli effettuati dagli Enti preposti.
Il Decreto 20 giugno 2014 che ha modificato il D.M. 10 febbraio 2014 ha introdotto dalla data del 16 ottobre 2014 l’obbligo di redigere un nuovo libretto di impianto che si chiama ora “libretto di impianto per la climatizzazione” e il nuovo “rapporto di efficienza energetica” che include tutti i relativi modelli.
Il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione è da tale data unico per tutti gli impianti di qualsiasi potenza termica, per gli impianti con generatori di qualsiasi genere (anche pompe di calore, pannelli solari, etc) e qualsiasi servizio (sia per il condizionamento estivo che per il riscaldamento invernale). Esso sostituisce in un unico documento i precedenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale”, di cui al D.P.R. 412/1993. Ogni impianto (e tipo di impianto) deve ora avere un singolo libretto.
Per i nuovi impianti la compilazione viene eseguita dal tecnico specializzato alla prima messa in funzione dell’impianto. A seguire il tecnico formalizzerà il risultato della verifica iniziale.
Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014 la compilazione del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione è a cura del responsabile di impianto. Il nuovo libretto è formato da più schede assemblabili, per la compilazione del libretto il caldaista provvederà ad assemblare le schede pertinenti l’impianto in questione. Questi modelli potranno essere redatti e compilati sia su cartaceo che in formato elettronico.
Il rapporto di efficienza energetica
In occasione degli interventi di manutenzione deve essere compilato anche il Rapporto di efficienza energetica per apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale di più di 10 kW e per quelli estivi con potenza maggiore di 12 kW con o senza produzione di acqua calda sanitaria. I modelli saranno divisi per tipologia di generatore così come segue:
- rapporto di controllo 1 per i gruppi termici (caldaie, stufe, etc.)
- rapporto di controllo 2 per i gruppi frigo (condizionatori)
- rapporto di controllo 3 per gli scambiatori
- rapporto di controllo 4 per i cogeneratori
Nelle stesse modalità del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione anche questo rapporto deve essere compilato per ogni generatore (di caldo o freddo).
Rimangono esclusi dalla compilazione in questo caso solo gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.
Il responsabile di impianto
Il responsabile di impianto è solitamente lo stesso titolare della caldaia oppure l’amministratore (nel caso di condomini) o il proprietario dello stabile nel caso non ci fosse un amministratore. Il responsabile può delegare un terzo soggetto, delegato dall’amministratore o dal proprietario dell’abitazione, con le qualifiche necessarie ad esercitare tale compito (ad esempio la ditta incaricata della Manutenzione con contratto specifico)
Per gli immobili locati il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto è l’occupante dell’unità immobiliare (inquilino, locatario, comodatario).