Detrazioni fiscali per l’acquisto o sostituzione della caldaia a condensazione
Grazie alle disposizioni e alle proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016), per l’acquisto e l’installazione di una caldaia a condensazione è permesso usufruire della detrazione fiscale.
In particolare ci sono due diversi tipi di detrazione: la detrazione dall’IRPEF in dieci rate annuali pari al 50% delle spese sostenute e la detrazione per la riqualificazione energetica (ecobonus) del 65%. Per la sostituzione della caldaia con una nuova caldaia a condensazione si potrà utilizzare o l’una o l’altra detrazione, a seconda delle proprie circostanze, e non saranno cumulabili.
Oltre alle detrazioni si può usufruire anche di altre agevolazioni fiscali quali l’IVA ridotta. Vediamole nel dettaglio.
La detrazione del 50% dall’IRPEF
La detrazione del 50% in 10 rate annuali di uguale importo riguarda l’acquisto e l’installazione di una nuova caldaia che sostituisca quella esistente o la si ripari con innovazioni, il tutto nel contesto e all’interno degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Secondo la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni, divise per anno e percentuale di detrazione, per chiarezza:
- per il 2017 la detrazione è del 50% delle spese che saranno sostenute nello stesso anno.
La detrazione per riqualificazione energetica (ecobonus)
La detrazione del 65% per la riqualificazione energetica globale del fabbricato è stata confermata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) fino al 31 dicembre 2017.
La Legge di Stabilità entra nel merito degli interventi precisando che non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile e definendo anche altri parametri per poter detrarre le spese:
- la caldaia deve andare a sostituire l’impianto di climatizzazione invernale di un edificio esistente e già riscaldato, sostituendosi integralmente o parzialmente a un impianto esistente con contestuale regolazione del sistema di distribuzione del riscaldamento esistente;
- il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro;
- non è necessaria la presentazione dell’attestato di prestazione energetica (APE).
Chi può usufruire delle agevolazioni fiscali?
Sono ammessi alla detrazione fiscale del 50% nell’ambito delle ristrutturazioni e affini i seguenti soggetti:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Sono ammessi invece alle agevolazioni del 65% per la riqualificazione energetica i seguenti soggetti:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- i comodatari.
Agevolazioni fiscali: IVA al 10%
Sulle prestazioni di servizi, fra cui anche la fornitura e posa di una nuova caldaia, ed esclusivamente nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia è possibile usufruire dell’IVA ridotta al 10%.
Tuttavia l’applicazione dell’IVA agevolata, in caso di fornitura di “beni significativi” (tra cui le caldaie), e all’interno della casistica di un intervento di sostituzione completo, si applica soltanto sulla manodopera dell’intervento (la prestazione) risultante dalla differenza fra l’intero costo dell’intervento e il costo del bene (la caldaia). In pratica l’IVA agevolata riguarda solo il valore della prestazione (tutto ciò che riguarda l’intervento tranne il costo di acquisto della sola caldaia).
Per saperne di più sulle agevolazioni fiscali, scaricare la modulistica e le procedure:
- Sito Agenzia delle Entrate – Agevolazioni per la riqualificazione energetica
- Sito Agenzia delle Entrate – Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie